S T A T U T O

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede, durata, aderenti, volontari, attività di volontariato

È costituita l'Organizzazione di volontariato denominata Nucleo Operativo Interforze Sicilia Volontari Prevenzione e Prot. Civile ODV" - in acronimo N.O.I.S., di seguito abbreviato in Organizzazione, nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo settore e le organizzazioni di volontariato nonché le organizzazioni di volontariato di protezione civile.

L'Organizzazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Sicilia e non ha scopo di lucro, persegue finalità umanitarie, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata.

La sede dell'Organizzazione è a Gangi (PA) al domicilio fissato nell'atto costitutivo o che sarà variato in seguito dall'assemblea ordinaria e potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale.

Il numero degli associati/aderenti dovrà rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore (si consideri art. 32 comma d. lgs 117/17) mentre il numero massimo sarà illimitato; se il numero degli associati/aderenti diviene inferiore a quello stabilito dalla legge , esso deve essere integrato entro un anno.

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'Organizzazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere occasionale e i volontari, saranno iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dall' Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un' autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 17 comma 4 d. lgs 117/17. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 2

Statuto e regolamenti

L'Organizzazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e si attiene a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali.

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Art. 3

Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi

L'Organizzazione è un' istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'Organizzazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, la legge 30/17, il decreto legislativo 1/18 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e al volontariato. Ricorrendo l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), titolo VI del d. lgs. 117/17, l'organizzazione potrà inserire l'acronimo ETS nella denominazione sociale.

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 4

Attività di interesse generale e attività diverse

Scopo dell'Organizzazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall'articolo 5 del d. lgs 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6 del d. lgs 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

  • protezione civile ai sensi del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, e successive modificazioni/integrazioni; (lettera y, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lettera f, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • interventi e prestazioni sanitarie; (lettera b, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lettera c, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche di tipo sportivo dilettantistico (lettera d, lettera t, art. 5, D. Lgs. 117/17);
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lettera l, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (lettera r, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; (lettera s, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lettera u, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (lettera v, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; (lettera w, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera z, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • servizio di portierato/accoglienza, diurno e notturno presso strutture pubbliche e private

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Organizzazione intende attuare:

  • Attività di volontariato di protezione civile in tutte le forme e le modalità previste dalla normativa di cui sopra, volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio e delle acque e dell'ambiente, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui alla normativa di protezione civile di cui sopra, nonché alle attività di autoformazione ed addestramento dei volontari per interventi logistici/gestionali, di unità cinofile, idrogeologici/ambientali e antincendio/boschivo e di interfaccia, di TLC tele-radiocomunicazioni alternative, di nucleo radiomobile e di primo intervento, socio sanitari e sanitari, di trasporto con ambulanza e qualsiasi mezzo di soccorso, di ricerca/soccorso e recupero, speleologici, di unità equestri, di unità subacquee, nuclei NBCR, Igiene e Sanificazione di Strutture Campali, Tutela e Salvaguardia del Patrimonio Culturale, nel rispetto della normativa vigente di Terzo settore e di volontariato di protezione civile.
  • operare per la prevenzione, la gestione ed il superamento delle emergenze di protezione civile;
  • studiare e sviluppare nuove e già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni, al fine di monitorare le necessità sul territorio e modulare quindi gli interventi nei confronti dei soggetti di cui allo scopo sociale;
  • attivare, nel rispetto della normativa di Terzo settore, un servizio di soccorso e di assistenza sanitaria e socio-sanitaria di primo soccorso e/o di trasporti infermi con ambulanza e mezzi idonei;
  • educare alla cultura del volontariato, del benessere sociale, della salute, di un sistema di sviluppo eco-sostenibile, alla cultura della legalità e alla lotta alle mafie, alla educazione ed alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità;
  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico nonché della natura e dell'ambiente.
  • promuovere e attivare iniziative di responsabilità civica, di tolleranza e pacifica convivenza tra gli uomini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
  • sviluppare percorsi di educazione al benessere, alla informazione/formazione/prevenzione finalizzate alla conoscenza e alla tutela della salute, attività di soccorso, di trasporto e assistenza in favore di singole persone e/o comunità;
  • vigilare per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, promuovere attività di informazione/educazione, prevenzione nel rispetto e nei limiti della normativa di settore;
  • implementare iniziative di sostegno e di aiuto indirizzato alle situazioni di bisogno materiale e morale presenti sul territorio;
  • promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra i vari gruppi ed associazioni presenti nel territorio;
  • fornire assistenza/aiuto di prossimità, vicinanza umana, interventi sanitari e socio/sanitari, logistici, a persone bisognose di aiuto, autosufficienti e non, tra cui diversamente abili, anziani, ammalati, persone emodializzate nel rispetto delle normative specifiche;
  • tutelare, sviluppando azioni di difesa, sensibilizzazione e conoscenza, i diritti delle categorie svantaggiate di cui all'oggetto sociale;
  • aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
  • favorire di fronte l'opinione pubblica i problemi vecchi e nuovi emergenti relativi all'emarginazione e all'isolamento sociale, alle nuove e vecchie povertà, in modo da coinvolgere privati e istituzioni pubbliche nell'ottica di migliorare laddove esistenti i servizi già attivati e/o incentivarne dei nuovi, per combattere e prevenire tali fenomeni;
  • organizzare incontri, percorsi educativi, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambi culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali per far conoscere e così meglio affrontare, anche in rete, le problematiche inerenti gli stati di disagio sociale/economico/culturale riscontrati nonché quelle inerenti all'ambiente e al patrimonio culturale/storico/artistico;
  • sostenere con azioni mirate di tipo didattico, ludico, educativo, sportivo dilettantistico, ricreativo ragazzi e giovani anche tramite la realizzazione di spettacoli e manifestazioni, nell'intento di facilitarne inclusione sociale, incentivando un dialogo educativo con loro e fra loro sviluppando tra l'altro una corretta informazione relativa alla mission associativa;
  • aiutare, a richiesta degli aventi causa, gli anziani, i minori e i disabili, e le famiglie di questi, oltre che a domicilio, anche quando ricoverati presso ospedali, case di cura, centri diurni e notturni, nel rispetto delle leggi e delle autorizzazioni necessarie;
  • aiutare con alimenti e la somministrazione di pasti soggetti e famiglie interessate da svantaggio economico, sociale e/o culturale per cui povere o sulla soglia di povertà;
  • attenzionare le problematiche che riguardano il rapporto intra/inter-generazionale attraverso iniziative per il sostegno ai nuclei familiari mediante la promozione ed il rispetto dei diritti della famiglia, l'educazione al dialogo e alla valorizzazione della libertà e della piena realizzazione umana e sociale di ogni singolo componente;
  • promuovere e favorire una concreta idea di società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell' intercultura una risorsa per la comunità;
  • sviluppare iniziative culturali, artistiche, e ricreative indirizzate agli obiettivi suddetti, nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi associativi;
  • incentivare e supportare percorsi di prevenzione del disagio giovanile e adulto nonché sviluppare iniziative di supporto e sostegno inerenti alle nuove e vecchie dipendenze;
  • supportare gruppi di auto-aiuto e qualsiasi altro mezzo di assistenza e di promozione della persona, proposti e curati direttamente dall'Organizzazione, in conformità delle leggi vigenti in merito;
  • sviluppare percorsi formativi rivolti ai volontari dell'organizzazione, per poter espletare l'azione volontaria, gratuita e spontanea in maniera sempre più adeguata e efficace;
  • collaborare e partecipare a progetti di assistenza, a iniziative promozionali/istituzionali, a eventi afferenti la mission associativa, promossi/proposti da Enti pubblici/privati, nel rispetto della normativa di Terzo settore;
  • incentivare e supportare la realizzazione e lo sviluppo di strutture di solidarietà sociale e culturale a beneficio della collettività con particolare attenzione all'utenza sopra specificata, quali sportelli di ascolto, luoghi di socializzazione, gruppi di supporto di mutuo aiuto;
  • organizzare momenti di aggregazione sociale inter-relazionale, promuovendo il confronto e l'incontro tra giovani e anziani;
  • promuovere iniziative di solidarietà tese all'integrazione, valorizzazione, crescita, istruzione, assistenza, e tutela dei soggetti disabili delle loro famiglie e/o persone in condizione di disagio;
  • facilitare l'integrazione sociale dei soggetti delle cosiddette fasce sociali deboli, tramite il loro coinvolgimento in iniziative di promozione associativa;
  • diffondere e sostenere, in tutti i settori sociali ed in ogni istituto civile e politico, delle iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali adottate in Italia ed all'estero da associazioni od Enti pubblici o privati;
  • promuovere e sviluppare azioni di recupero ambientale terrestre, urbano e non urbano, marino e fluviale, nonché divulgare una cultura eco-sostenibile del territorio, nel rispetto e nei limiti della legge sul volontariato;

Le attività previste in tale articolo sono svolte dall'Organizzazione prevalentemente a favore di terzi, più in particolare minori, giovani, adolescenti, famiglie, migranti, anziani, ammalati, persone emodializzate, diversamente abili, nonché a favore della collettività per quel che riguarda i punti e) ed f) dell'articolo 5 d. lgs 117/17 sopra riportati.

Le attività previste sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Organizzazione impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.

Art. 5

Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Organizzazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali - europee - internazionali - o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi.

L'Organizzazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché dalle altre leggi in materia.

Art. 6

Dipendenti e collaboratori autonomi

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività' non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Art. 7

Classificazione dei Soci

L'Organizzazione garantisce a tutti i Soci pari opportunità e piena partecipazione agli organi sociali e si impegna ad eliminare qualsiasi vincolo ed ostacolo temporale e/o spaziale che possa in qualsiasi modo limitarle.

Possono essere Soci le persone fisiche che si propongono di contribuire fattivamente al perseguimento delle finalità dell'Organizzazione.

I Soci si distinguono in:

  • VOLONTARI DI I° LIVELLO: coloro che manifestano esplicitamente, mediante la sottoscrizione di apposita domanda, la loro volontà di far parte dell'Organizzazione (controfirmata dall'esercente la patria potestà se il richiedente è minorenne). Resteranno in prova ed istruzione per 3 mesi, non hanno diritto al voto nelle assemblee ed in caso di elezioni.
  • VOLONTARI DI II° LIVELLO: coloro che versano la rispettiva quota associativa annuale a decorrere dall'atto di adesione con tale qualifica nonché coloro che operano per il perseguimento delle finalità dell'organizzazione. Essi hanno diritto di partecipare e votare nelle assemblee, di ricoprire una ed esclusiva cariche sociali e hanno il diritto di elettorato se maggiorenni e se iscritti da almeno un anno;
  • SOSTENITORI: coloro che erogano spontaneamente e volontariamente contributi in denaro oltre che beni mobili e immobili diretti a formare il patrimonio associativo dell'Organizzazione. I Soci sostenitori pur potendo partecipare all'Assemblea non hanno diritto al voto e non possono rivestire cariche sociali.

Art. 8

Criteri per l'ammissione e l'esclusione/espulsione dei Soci, Perdita della qualifica di socio

Il numero degli associati è illimitato. Tutti possono entrare a far parte dell' Organizzazione indipendentemente dal loro sesso, professione, attività, razza, credo religioso e politico, purché ne abbiano i seguenti requisiti e presentino domanda scritta indirizzata al Consiglio direttivo.

I requisiti per essere ammessi quali associati sono:

  • essere mossi da spirito di solidarietà;
  • avere compiuto il 16° anno di età;
  • avere superato un periodo di prova di almeno tre mesi;
  • avere eseguito durante il periodo di prova almeno tre interventi/attività;
  • accettare il presente statuto ed il regolamento;
  • non avere alcun precedenti penali, né tantomeno cariche pendenti.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di presentare i richiedenti alla prima riunione dell'Assemblea generale, la quale si può riservare il diritto di non accettare l'iscrizione presentando valide motivazioni. Per coloro i quali saranno impiegati nelle strutture attive dell' Organizzazione si richiede obbligatoriamente il certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalle competenti autorità mediche. Non possono accedere coloro i quali con il loro comportamento precedente abbiano screditato o compromesso l'attuazione e l'attività dell' Organizzazione o degli appartenenti alla medesima.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate alla segreteria dell'Organizzazione. In caso di minori, possono presentare domanda d'ammissione tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e che presentino domanda per iscritto controfirmata dall'esercente la patria potestà.

La qualità di nuovo Socio si acquista all'atto della trascrizione sul Registro Soci e comunque non prima di aver superato il periodo di prova ed istruzione. L'iscrizione si intende accettata salvo diversa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

L'adesione del volontario all'organizzazione non consente allo stesso di essere iscritto ad altra organizzazione di volontariato di Protezione Civile.

Si perde la qualifica di Socio per

  • Dimissione;
  • Mancato versamento della quota associativa entro la fine dell'anno solare cui esso si riferisce;
  • Espulsione;
  • Assenza per tre assemblee consecutive. Sono ritenuti assenti giustificati i Soci che vengono a trovarsi nelle seguenti condizioni previa trasmissione di idonea documentazione alla segreteria entro giorni tre: malattia, infortunio, lavoro, fuori sede per un periodo superiore a sette giorni;
  • per morte del Socio;
  • per morosità o indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'Organizzazione, ai sensi e a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, in presenza di gravi inosservanze e dei doveri associativi, per comportamento contrastante con gli scopi dell'organizzazione, per violazione degli obblighi statutari, per mancata partecipazione all'attività dell'organizzazione. Il Socio, anche se recedente, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, né di altra natura nei confronti dell'organizzazione, né potrà rivendicare compensi o restituzioni di quote dato che ogni suo apporto è destinato a fini associativi. La perdita della qualità di Socio comporta sempre il divieto di utilizzo del logo e di documentazione e materiali dell'organizzazione.

L'esclusione di Socio comporta la non possibilità di rientrare a far parte dell'organizzazione per un periodo di 12 mesi per casi di morosità, assenze consecutive all'assemblea dei Soci e varie non gravi. Il periodo decorre dalla data della lettera di contestazione del fatto. In caso di motivi gravi deliberati dal Consiglio Direttivo visto il regolamento di disciplina, comporta la non possibilità di rientrare a far parte del gruppo a tempo indeterminato.

L'espulsione viene deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole dal Collegio dei Probiviri.

Art. 9

Doveri e Diritti dei Soci

I Soci sono tali, e quindi possono esercitare i loro diritti solo se in regola con il versamento del contributo Associativo.

Tutti gli aderenti hanno diritto di fruire dei servizi e delle iniziative predisposte dall' Organizzazione; devono comunque osservare scrupolosamente le norme del presente statuto e del regolamento vigente in quanto costituiscono le regole fondamentali di comportamento nell'attività dell'Organizzazione stessa. Tutti gli aderenti devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell' Organizzazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto può essere escluso dall'Organizzazione.

La qualifica di Socio comporta il diritto di elettorato attivo e passivo durante le assemblee nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. In caso di elezioni sono titolari di elettorato attivo i Soci operativi iscritti da almeno 12 mesi (comprensivo il periodo di prova) dalla data di indizione delle elezioni, che abbiano versato la quota sociale relativa agli anni stessi. Sono titolari di elettorato passivo invece i Soci operativi iscritti all'Organizzazione da almeno 12 mesi (comprensivo il periodo di prova) alla data di indizione delle elezioni, che abbiano versato la quota sociale agli stessi anni e che siano in possesso della maggiore età.

Possono rivestire cariche o incarichi i soci maggiorenni regolarmente iscritti per l'anno solare in corso che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui al presente Statuto.

Non possono ricoprire cariche o incarichi i Soci che, anche successivamente alla elezione della carica, vengano a ricoprire cariche o incarichi operativi in altri Enti privati che in ragione al proprio concreto operare, si pongano in diretta concorrenza con l' Organizzazione.

Le persone che al momento della presentazione della candidatura ad una carica o incarico associativo, versino in una potenziale situazione di conflitto d'interessi, per conto proprio o di terzi, rispetto a quelli dell'Organizzazione, debbono darne comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale interpella il Collegio dei Probiviri per il parere obbligatorio di competenza.

Non è consentita l'istituzione di cariche, al di fuori di quelle previste da Statuto o Regolamento.

Gli Organi sociali

Art. 10

Gli organi sociali sono:

  • Assemblea Generale dei soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente/Coordinatore;
  • Vice Presidente/Vice Coordinatore;
  • Segretario;
  • Tesoriere.

Organi facoltativi o istituiti se obbligo di legge:

  • Collegio dei probiviri;
  • Collegio dei revisori dei conti;
  • Organo di controllo (quando obbligo di legge - ai sensi dell' art. 30 d. lgs. 117/17);
  • Revisore/società di revisione legale dei conti (quando obbligo di legge - ai sensi dell' art. 31 d. lgs. 117/17).

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. 117/17; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 d. lgs. 117/17 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 La decadenza da qualsiasi carica e/o incarico associativo può avvenire:

  • Per dimissioni;
  • Per revoca da parte dell'organismo che ne ha conferito il mandato;
  • Inadempienze all'incarico assegnato su approvazione dell'Assemblea dei Soci;
  • Per la perdita della qualifica di socio.

L' Assemblea Generale dei Soci

Art. 12 L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Organizzazione.

Essa è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e non oltre quattro mesi dalla fine dell'anno sociale e amministrativo. Essa può essere tuttavia convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto.

Art. 13 I Soci sono convocati in Assemblee Ordinarie o Straordinarie dal Presidente con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica, a ciascun socio e mediante affissione all'albo dell'Organizzazione dell'avviso di convocazione contenente la data e l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 14 Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente. L'Assemblea nomina una commissione scrutatrice ed uno o più Segretari secondo necessità e comunque sempre in caso di elezioni.

La partecipazione dell'associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, 5 quando li supera.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall'articolo 24 comma 4 del d. lgs 117/17.

Art. 15 L'Assemblea generale è valida in prima convocazione se vi partecipano due terzi degli aventi diritto ed in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, con la metà più uno dei soci.

Art. 16 L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le elezioni alle cariche dell'Organizzazione avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa. In caso di parità di preferenze fra due o più candidati con il minimo dei voti risulta eletto chi ha già ricoperto la medesima carica, in subordine il più anziano d'iscrizione all'Organizzazione, in subordine il più anziano d'età.

Art. 17 L'Assemblea Generale:

  • Approva il bilancio;
  • Approva il programma generale delle attività;
  • Fissa la quota associativa annuale;
  • Delibera l'eventuale costituzione di Commissione fissandone le funzioni;
  • Delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo riguardante l'espulsione di un Consigliere;
  • Delibera su variazioni dello Statuto (la decisione deve essere accettata da almeno due terzi dei Soci)
  • Delibera sull'acquisto e sull'alienazione dei beni e su ogni contratto oneroso per l'Organizzazione ad eccezione delle spese di mantenimento che sono di competenza del Consiglio Direttivo;
  • Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • Nomina e revoca, quando previsto, il collegio dei probiviri, dei revisori, e quando obbligata dalla legge l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Il Consiglio Direttivo

Art. 18 Il Consiglio Direttivo si compone di un numero minimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea generale, che restano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

Ogni variazione del numero dei Consiglieri, che dovranno essere in ogni caso in numero dispari, va deliberata dall'Assemblea Generale, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche Associative.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Coordinatore ordinariamente ogni 3 mesi, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Soci componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente/Coordinatore.

Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione preventivamente concordata.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto o per posta elettronica ai consiglieri almeno sette giorni prima dalla data fissata per la riunione unitamente all'ordine del giorno.

Il termine è ridotto a tre giorni in casi di urgenza.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere aperte a tutti i Soci, ma gli stessi non avranno alcun potere decisionale.

Art. 20 Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione e del suo patrimonio, con la sola esclusione di quelli che per legge o in base al presente Statuto sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

  • Elegge tra i consiglieri, il Presidente/Coordinatore e il Vice Coordinatore
  • Formula il programma annuale ed il programma generale di attività dell'Organizzazione, che presenta per l'approvazione all'Assemblea;
  • Predispone il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio, rimettendoli unitamente alla relazione all'Assemblea per l'approvazione;
  • Nomina il Tesoriere, il Segretario, e ne fissa le funzioni;
  • Esercita la vigilanza sull'attività dell'Organizzazione;
  • Emana norme esplicative, interpretative e attuative di Statuto e Regolamento;
  • Adisce, se nel caso, l'autorità civile e penale.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo decade:

  • per dimissioni del Coordinatore;
  • per dimissioni contemporanee di tre Consiglieri;
  • la non approvazione del rendiconto dell'esercizio da parte dell'Assemblea generale.

Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Provvede all'amministrazione ordinaria dell'Organizzazione nel rispetto degli indirizzi programmatici formulati dallo stesso Consiglio Direttivo e convoca una nuova Assemblea generale elettiva da tenersi entro 90 giorni dalla data di decadenza del Consiglio Direttivo. Il nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica per la restante parte del quinquennio in corso.

Art. 22 La decadenza da Consigliere e dalle eventuali cariche può avvenire per:

  • Perdita di qualità di Socio;
  • Dimissioni;
  • Assenza per tre riunioni consecutive, senza legittimo impedimento;
  • Inadempienze all'incarico assegnato su approvazione dell'Assemblea dei Soci;
  • Espulsione.

Le dimissioni del Consigliere hanno effetto dal momento della loro comunicazione al Presidente, sempre che non sia dimissionaria la maggioranza del Consiglio.

La decadenza da Consigliere in caso di assenza da tre riunioni ordinarie consecutive ha effetto dal momento in cui la stessa sia deliberata dall'Assemblea generale, per gravi motivi, su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo proponendo l'espulsione del Consigliere, può deliberare la sospensione cautelare della carica.

Art. 23

Il Coordinatore

Il Coordinatore viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione successiva all'Assemblea elettiva.

Il Coordinatore:

  • Ha la legale rappresentanza dell'Organizzazione e la firma sociale, tali prerogative, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere estese anche al Vice Coordinatore;
  • Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  • Vigila affinché siano osservate le norme statutarie;
  • Sovrintende alle attività dell'Organizzazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

Il Coordinatore in caso di obiettiva e documentata esigenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva, per l'esame e ratifica.

Il Coordinatore in caso di assenza o di impedimento e per funzioni specifiche delibera dal Consiglio Direttivo, è sostituito dal Vice Coordinatore, ed in sua assenza dal Segretario.

Art. 24

Il Vice Coordinatore

In caso di assenza od impedimento del Coordinatore, la rappresentanza dell'Organizzazione spetta al Vice Coordinatore.

Art. 25

Il Segretario

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza tra i suoi membri il Segretario che ha il compito di aggiornare e comunicare ai Soci, quanto discusso e deliberato nel Consiglio Direttivo, aggiornare il protocollo, i registri dei verbali e tutto quanto concerne l'Ufficio di segreteria.

Art. 25

Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza tra i suoi membri il Tesoriere che ha il compito di formulare i bilanci, ricercare i finanziamenti, occuparsi di tutte le questioni inerenti l'aspetto economico e finanziario dell' Organizzazione.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 26

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi più 2 supplenti, scelti fra i soci iscritti da almeno 3 anni, e godono di particolare prestigio tra i soci. Il Presidente viene eletto in occasione della loro prima riunione tra i tre componenti con maggiori preferenze. I probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di componenti del collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Organizzazione.

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria ed ha i seguenti compiti:

  • vigilare sull'osservanza da parte dei soci del regolamento e dello statuto;
  • dare al Consiglio Direttivo il proprio parere sull'accettazione e sull'espulsione dei soci;
  • comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e l'organizzazione, sull'interpretazione e applicazione del presente statuto e regolamento. Le decisioni del collegio dei probiviri, trasmesse per iscritto al Consiglio Direttivo, dovranno essere sempre motivate.

I soci si impegnano a rimettere a decisione arbitrale interna ogni soluzione di controversia tra i soci, salvo eventuale applicazione delle disposizioni di legge.

Il collegio dei Probiviri redige apposito verbale di deliberazione disponibile ai soci.

Art. 28

Collegio dei revisori

L'assemblea, ricorrendone le necessità, potrà deliberare l'istituzione di Collegio di Revisori composto da 3 (tre) membri, dotati di adeguata professionalità, nominati dall'Assemblea stessa. I revisori durano in carica per un periodo così come stabilito dall'articolo 20 di tale statuto. Compito dell'organo di revisione è quello di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale nel rispetto delle leggi in materia, sia per la forma che per la puntuale rispondenza delle scritture contabili agli effettivi accadimenti associativi ed è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Partecipa alla formazione del bilancio annuale facendo un'apposita relazione all'assemblea. I revisori dei conti, quando non soci, possono partecipare di diritto all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

L'organo di revisione accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e procedono, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

Nessun compenso è dovuto ai revisori salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della carica

Art. 29

Organo di controllo

L'assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. 117/17), delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs 117/17 . Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 30

Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO

Art. 31

L' Organizzazione di può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 33, 56, 79 e 84.

Per l'attività di interesse generale prestata le Organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti.

Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organizzazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 32

Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 16 e 87 del d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

Art. 33

Convenzioni

Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le Organizzazioni di volontariato sono disciplinate dal d. lgs. 117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del d. lgs. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività' delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività' oggetto della convenzione.

Art. 34

Per i libri sociali obbligatori vale quanto previsto dall' articolo 15 del d. lgs 117/17 nonché dalle norme vigenti in materia.

I libri sociali adottati sono:

  • Verbale Assemblee;
  • Verbale Consiglio Direttivo;
  • Registro dei volontari;
  • Libro dei Soci;
  • Libro cassa;
  • Inventario;
  • Protocollo.

Le pagine dei libri saranno numerate progressivamente, timbrate e firmate dal presidente. Tutti i libri sociali dovranno essere tenuti unitamente ai documenti giustificativi delle spese nella sede dell'Organizzazione.

Art. 35

In caso di estinzione o scioglimento, decisa dall'Assemblea Generale con una maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 36

RESPONSABILITA' ed ASSICURAZIONE

L'organizzazione risponde, con le proprie risorse economiche, dai danni causati da inosservanza delle convenzioni ed inadempimenti dei contratti. L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa o provocati da terzi.

Tutte le persone che prestano attività di volontariato presso questa Organizzazione sono assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità verso terzi, come art. 18 del D. lgs. 117/17.

Art. 37

SIMBOLO, COLORI ASSOCIATIVI

Il simbolo dell'Organizzazione è di forma circolare, lo spazio all'interno del cerchio è blu, dentro il cerchio centrale più piccolo è raffigurata in giallo la sagoma stilizzata della regione Sicilia e riportato l'acronimo in nero N.O.I.S. .

I colori associativi sono: IL BLU, IL BIANCO, IL GIALLO E L'ARANCIO

Art. 38

NORME TRANSITORIE FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Tutti gli aspetti trattati dal d. lgs. 117/17 nonché dal decreto legislativo 1/18 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questi facenti riferimento e/o collegati, non applicabili in via diretta ed immediata, nonché tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

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